Estratto dello Statuto

Articolo 1

L’ “Accademia di San Galgano – Istituto di Studi e di Ricerche su San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, il Monachesimo e la Cavalleria APS”, d’ora innanzi denominata semplicemente “Accademia” o “associazione”, ha sede in Chiusdino, in provincia di Siena, nell’Oratorio della Casa Natale di San Galgano, in Via della Cappella, 9.

L’Accademia è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. L’acronimo APS acquista efficacia con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Essa è una istituzione culturale di carattere scientifico e soprannazionale, senza scopo di lucro, di identità cattolica e di istituzione dell’Inclito ed Insigne Collegio o Compagnia di Gesù Cristo, Maria Santissima e San Galgano, detta Compagnia o Confraternita di San Galgano, di Chiusdino e posta sotto il patrocinio di esso, con lo scopo di raccogliere la documentazione, incrementare gli studi, promuovere ricerche e gli scambi culturali in campo nazionale ed internazionale su San Galgano, cavaliere ed eremita, sui luoghi e sulle memorie galganiane, sull’Eremitismo, sul Monachesimo e sulla Cavalleria.

Emblema dell’Accademia è l’immagine di San Galgano nell’atto di infiggere la spada nella pietra ed orante davanti ad essa.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.        

dall’Articolo 3

L’Accademia persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e svolge in via esclusiva o principale, a norma del D. Lgs. 117/2017 art 5 co. 1, attraverso le seguenti attività di interesse generale:

  1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, inerenti e/o connesse con San Galgano, i luoghi e le memorie galganiane, l’eremitismo, il monachesimo e la cavalleria;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, inerenti e/o connesse con San Galgano e il territorio chiusdinese, l’eremitismo, il monachesimo e la cavalleria;
  3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l’Accademia persegue i suoi fini:

  • attraverso la pubblicazione del periodico “Analecta Galganiana”, nonché degli atti dei convegni e dei seminari e degli studi e delle ricerche compiute e di tutte quelle opere che saranno ritenute meritevoli di pubblicazione dal Consiglio di Presidenza ed attraverso la concessione del proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie e speciali attinenti agli scopi dell’Accademia;
  • la promozione di attività di carattere culturale e di ricerca, quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento e tutto quanto necessario ed inerente con lo scopo di cui all’articolo 1;

dall’Articolo 5

Possono aderire all’Accademia docenti universitari e non universitari, studiosi delle discipline afferenti agli scopi dell’Accademia, artisti e quanti altri attestino di condividere gli scopi istituzionali, impegnandosi a contribuire attivamente alla vita, allo sviluppo e alle finalità dell’Accademia con la loro opera, competenze e conoscenze e/o con opere scientifiche che ne realizzino le finalità

Articolo 8

Sono organi dell’Accademia:

a) l’assemblea dei soci denominata Senato Accademico,

b) il Presidente,

d) l’Organo di amministrazione denominato Consiglio di Presidenza,

e) l’Organo di controllo, ove nominato.

dall’Articolo 10

Spetta al Senato Accademico deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno, in ordine alle finalità generali dell’Accademia, espresse all’articolo 3 del presente Statuto.

Spetta espressamente al Senato accademico:

  1. nominare e revocare il Presidente e i componenti degli organi associativi;
  2. approvare il Bilancio di Previsione ed il Bilancio di Esercizio;
  3. approvare i programmi culturali presentati dal Consiglio di Presidenza;
  4. approvare la quota associativa annuale;
  5. approvare le modifiche al presente Statuto;

Articolo 11

Il Presidente dell’Accademia viene eletto ogni sei anni dal Senato Accademico;

Il Presidente rappresenta legalmente l’Accademia in tutti i suoi atti e di fronte a terzi, mantiene l’osservanza dello Statuto, e cura gli interessi dell’ente come un buon padre di famiglia.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Senato Accademico, con la maggioranza dei presenti.

Egli convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Presidenza; in caso di impedimento egli è sostituito dall’Accademico più anziano per età.

Articolo 12

Il Consiglio di Presidenza è l’organo di amministrazione dell’Accademia e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Senato Accademico al quale risponde direttamente e dal quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Presidenza tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva del Senato Accademico o di altri organi associativi.

Il Consiglio di Presidenza tiene il governo dell’Accademia e la sua amministrazione ed adempie quanto previsto dall’articolo 3).

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di proporre ai Signori Dodici di Collegio la nomina di Accademici Onorari.

Articolo 13

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da quattro o sei membri eletti dal Senato Accademico tra gli Accademici; esso dura in carica sei anni.

Il Consiglio di Presidenza al suo interno elegge

a) il Direttore;   

b) il Tesoriere;

c) il Segretario.

Articolo 14

Al Consiglio di Presidenza compete:

  1. predisporre i programmi culturali dell’Accademia per sottoporli all’approvazione del Senato Accademico entro il 31 marzo di ogni anno, esprimersi sulle modalità di attuazione degli stessi e seguirne la realizzazione;
  2. redigere il Bilancio Preventivo ed il Bilancio di Esercizio per sottoporli all’approvazione del Senato Accademico entro la data sopra indicata;
  3. redigere l’ordine del giorno del Senato Accademico;
  4. proporre l’annuale quota associativa;
  5. proporre la modifica dello Statuto;

Articolo 15

Il Direttore è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli presiede e coordina l’attività scientifica ed editoriale dell’Accademia.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli sovrintende all’amministrazione dell’Accademia, cura la redazione del Bilancio di previsione e del Bilancio di esercizio, la riscossione delle entrate e le spese, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell’Istituto, riferisce al Senato Accademico sull’andamento finanziario dell’ente.

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Presidenza; egli redige i verbali delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Presidenza, sovrintende all’Archivio ed alla Biblioteca e compie tutti gli atti inerenti il buon funzionamento dell’Accademia.

Articolo 22

In caso di scioglimento dell’Accademia, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Articolo 23

L’Accademia è posta sotto la protezione soprannaturale di Maria Santissima, dei Santi Dodici Apostoli e di San Galgano, Cavaliere ed Eremita; essa celebra una propria festa annuale nella ricorrenza di Maria Santissima, Regina degli Apostoli, il sabato fra l’Ottava della festa dell’Ascensione.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Siena - C.F. 92061380520 - Rep. RUNTS 101267